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L'Amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare

  • Immagine del redattore: Avvocato MILANI Alessandro Giovanni
    Avvocato MILANI Alessandro Giovanni
  • 20 mag 2021
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 18 feb 2022

Il Legislatore ha previsto l'istituto dell'amministrazione di sostegno a tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali a titolo esemplificativo e non esaustivo: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.


Questa previsione legislativa mira pertanto a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire. L’amministrazione di sostegno non è infatti un provvedimento di interdizione e non determina in via definitiva l’eliminazione della capacità di agire del soggetto nei cui confronti viene disposta.


L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. Viene infatti solitamente nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro (ad esempio conflitti tra i prossimi parenti), l'amministratore e' nominato dal Tribunale tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


Vediamo ora per quali atti occorre sempre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.


L’amministratore di sostegno deve procedere a richiedere una autorizzazione del Giudice Tutelare per:

- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;

- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;

- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;

- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.


E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

- costituire pegni o ipoteche;

- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


Gli atti compiuti senza osservare le norme e le previsioni di cui sopra possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.


L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso Il Tribunale competente. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.


Venendo ora ad individuare i soggetti che possono depositare la domanda di amministrazione di sostegno vi è da dire la stessa può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta. La domanda, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario. Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.


Da ultimo si segnale che la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;

- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;

- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;

- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilita' del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;

-l’indicazione del nominativo della persona idonea prescelta, quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;

- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;

- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;

-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.


Successivamente alla presentazione del ricorso in cancelleria verra' designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza e l’emissione del provvedimento richiesto. Nel corso dell'udienza che viene fissata il Giudice provvede ad esaminare il soggetto per cui è chiesta l’amministrazione di sostegno beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.


Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emette il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. È opportuno evidenziare che coloro fossero contrari al provvedimento autorizzativo dell’amministrazione di sostegno (decreto del Giudice Tutelare) potrà proporre un reclamo alla Corte d'Appello competente.


Il professionista è a disposizione per attivare amministrazioni di sostegno e/o gestirne le fasi procedurali nonché eventualmente proporre reclamo al decreto di ammissione.


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